Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, volta a modificare una serie di disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, mira, nell'assoluto rispetto della dignità dei condannati e nella consapevolezza dell'esigenza di garantire ad essi un adeguato percorso verso un'effettiva rieducazione, a rendere meno aleatoria la pretesa punitiva, nella consapevolezza dell'esigenza di non veder totalmente vanificata la portata dissuasiva delle condanne. L'indignazione suscitata da alcuni recenti casi di cronaca, che hanno visto soggetti in espiazione della pena commettere, non appena ammessi a fruire dei benefìci previsti dalla citata legge n. 354 del 1975, nuovi e spesso gravi delitti, deve indurre a riflettere. Spesso le critiche si sono concentrate, a torto, sui magistrati che hanno emesso i provvedimenti di ammissione alle misure alternative; in realtà, andava censurata la normativa attualmente vigente, che favorisce il verificarsi di simili episodi, presentando vistose smagliature nelle procedure di controllo. Occorre, dunque, eliminare le numerose incoerenze presenti nella citata legge n. 354 del 1975, onde impedire, in particolare, che i benefìci da essa previsti siano concessi a soggetti che, con la loro condotta, appaino non meritevoli di simili agevolazioni.
      La presente proposta di legge si muove lungo ben precise direttive di fondo. È stata istituzionalizzata la possibilità da parte delle Forze dell'ordine di inviare note informative all'autorità giudiziaria volte a segnalare la sussistenza di oggettive controindicazioni alla concessione dei benefìci penitenziari. Bisogna, infatti, valorizzare il ruolo prezioso che l'autorità di pubblica sicurezza è in grado di svolgere nella materia in esame, attribuendo ad essa la facoltà di rimarcare l'eventuale pericolo, derivante dall'applicazione delle misure alternative, gravante sui soggetti passivi dei reati che hanno dato origine

 

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alle condanne. Ciò dovrebbe, tra l'altro, valere a scongiurare, almeno in parte, che si ripetano in futuro alcune tragiche vicende, nelle quali criminali già condannati per gravi episodi di violenza, non appena usciti dal carcere per permesso premio o per ottenuta ammissione alla semilibertà, si sono recati ad uccidere quelle che già in passato erano state le loro vittime.
      Sempre in quest'ottica, nella presente proposta di legge è stato disposto, all'articolo 7, che l'autorità di pubblica sicurezza possa segnalare agli organi giudiziari eventuali condotte da parte dei soggetti ammessi al regime della semilibertà che, risultando incompatibili con la volontà di un positivo reinserimento nella società, siano tali da giustificare la revoca del provvedimento di ammissione a tale regime.
      Si è inoltre ritenuto di dover ampliare il ricorso alle procedure di controllo mediante strumenti elettronici o altri dispositivi tecnici (tra cui il cosiddetto «braccialetto elettronico»), che hanno finora fornito una prova indubbiamente positiva. L'utilizzo di queste tecnologie eviterà di rendere evanescente e meramente teorica la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione delle misure alternative alla detenzione e, al contempo, permetterà di ridurre il dispendio di personale e di energie umane altrimenti necessario al riguardo.
      Ciò ha imposto un intervento correttivo sull'articolo 30-ter, in tema di permessi premio, e una modifica all'articolo 47, relativo all'affidamento in prova (in relazione al quale è stata invece eliminata la previsione concernente l'eventuale imposizione al condannato di soggiornare, durante il periodo di affidamento in prova, in un comune determinato) della legge n. 354 del 1975. Al fine di garantire un omogeneità di disciplina con la detenzione domiciliare, rispetto alla quale l'articolo 47-ter, comma 4-bis, della medesima legge già oggi prevede la possibilità di avvalersi di «mezzi elettronici o altri strumenti tecnici» di controllo, l'articolo 4 della presente proposta di legge dispone l'estensione di tali meccanismi anche con riferimento alla detenzione domiciliare speciale.
      Un atteggiamento di maggiore rigore nei confronti dei soggetti condannati alla pena dell'ergastolo, volto anche a tenere conto delle legittime preoccupazioni dell'opinione pubblica, ha indotto a elevare da dieci a sedici anni il periodo minimo di espiazione della pena antecedentemente al quale non sarà più possibile per l'ergastolano fruire dei permessi premio.
      L'attuale articolo 50, comma 2, dalla citata legge n. 354 del 1975, pur prevedendo, in via generale, che per l'ammissione al regime di semilibertà il condannato debba già avere espiato metà della pena (o i due terzi di essa, relativamente ai condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis), ammette, in alcuni casi, la fruizione del regime di semilibertà anche antecedentemente a tale scadenza. Si è inteso eliminare tale eccezione, fissando, all'articolo 5 della presente proposta di legge, come tetto minimo inderogabile l'avvenuta espiazione di metà della pena, onde restituire maggiore certezza alla sanzione, evitando che la sua portata venga di fatto largamente compromessa in sede esecutiva. Per quanto concerne gli ergastolani, è, inoltre, stato elevato da venti a ventiquattro anni il periodo minimo che deve essere stato scontato perché sia possibile l'ammissione al regime di semilibertà.
      Altra novità introdotta dalla presente proposta di legge è quella che attiene alla riformulazione dell'articolo 50-bis della legge n. 354 del 1975, in materia di concessione della semilibertà ai recidivi. L'intento, infatti, è quello di non concedere la semilibertà sia ai condannati per i delitti indicati dall'articolo 4-bis, comma 1, della suddetta legge, ai quali sia stata applicata la recidiva di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale, sia ai condannati alla pena dell'ergastolo ai quali è stata applicata la recidiva. Si prevede, altresì, di non concedere la semilibertà ai condannati per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, qualora abbiano commesso un reato della medesima o diversa
 

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specie proprio nel corso dell'applicazione del beneficio della semilibertà.
      Al fine di correggere l'attuale incongruenza, derivante da una vistosa sfasatura tra la pena inflitta e quella effettivamente scontata, è stato proposto, inoltre, l'inserimento, nell'articolo 54 della citata legge n. 354 del 1975, in tema di liberazione anticipata, di disposizioni volte ad ovviare all'attuale situazione, che, di fatto, si traduce in un'immotivata detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata, slegata da quelle stesse esigenze rieducative alla luce delle quali era stata originariamente introdotta. Per eliminare tale anomalia, si è previsto che la configurazione di una serie di ipotesi, delineate, altresì, negli articoli 46 e 53 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e nell'articolo 39 della stessa legge n. 354 del 1975, sia considerata ostativa alla concessione del beneficio, in quanto esse evidenziano la mancata partecipazione del condannato alle attività di rieducazione.
      Per effetto dell'articolo 9 della presente proposta di legge, viene esteso a tutti i detenuti in espiazione di pena il divieto (oggi concernente i soli condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975) di fruire di ulteriori benefìci - con revoca di quelli già concessi - qualora essi si rendano responsabili del reato di evasione o di delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commessi durante il lavoro all'esterno o durante un permesso premio o nel contesto di una misura alternativa alla detenzione. Si è, cioè, disposto che tali benefìci non possano essere nuovamente concessi a chi, proprio durante il periodo in cui ne stava fruendo, abbia posto in essere condotte incompatibili con un giudizio prognostico favorevole, essendo palese la necessità di non adottare provvedimenti che si traducano in una sorta di ingiusto premio concesso a chi ha dimostrato di volere reiterare attività di tipo criminogeno.
      Infine, è stata esclusa la concessione della detenzione domiciliare speciale, diretta a permettere alle condannate madri di prole di età non superiore ai dieci anni, di provvedere alla cura e all'assistenza dei propri figli, nei confronti di alcune categorie di persone rispetto alle quali, tenuto conto dei delitti precedentemente commessi, il ripristino della convivenza con i figli appare di assai dubbia utilità, come nelle ipotesi di condanna per incesto, prostituzione minorile o pornografia minorile.
 

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